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Verifica degli equilibri di Bilancio
L’art. 193 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ( D.Legislativo 18 agosto 2000 n.267), stabilisce che gli Enti sono tenuti, durante la gestione, al rispetto degli equilibri di bilancio secondo le normative contabili contenute nel T.U..
In sostanza la norma fa esplicito riferimento al rispetto del pareggio finanziario, al rispetto dell’equilibrio economico ed alla esigenza di assicurare la copertura delle spese correnti e il finanziamento delle spese per investimenti, e pone l’accento sul rispetto degli equilibri incardinando tale principio nell’ambito dei principi del Bilancio.
Tali equilibri devono essere ricercati e mantenuti in ogni momento della gestione e secondo l’ordinamento vanno ricercati
art. 162 (6) Pareggio finanziario – il totale delle entrate di competenza deve essere uguale al totale delle spese di competenza (pareggio finanziario complessivo)
art. 162 (6) Pareggio Economico – le spese correnti, sommate alle quote di capitale dei mutui in ammortamento e dei prestiti obbligazionari non possono essere superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata ( divieto di disavanzo economico)
- Equilibrio degli investimenti
Le spese in Conto Capitale devono trovare copertura con le Entrate in Conto Capitale, riscossione di crediti, accensione di prestiti, in forza del principio in base al quale ad ogni spesa di investimento deve corrispondere, in entrata, una correlata fonte di finanziamento.
- Equilibrio tra entrate e spese per servizi in conto terzi (partite di giro)
Deve essere assicurato l’equilibrio tra entrate e spese, non solo nel loro complesso, ma anche con riferimento alle unità previsionali di spesa singolarmente considerate.
Ai fini della verifica degli equilibri di cui si è detto e con periodicità stabilita dal regolamento dell’Ente e comunque, almeno una volta, entro il 30 settembre di ogni anno, l’organo consiliare provvede, con delibera, ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e del permanere degli equilibri di bilancio.
Se dalle ricognizioni di cui si è detto, emerge un accertamento negativo circa la permanenza degli equilibri, il Consiglio è tenuto ad adottare i necessari interventi correttivi; in particolare dovrà adottare i provvedimenti diretti al ripiano dei debiti fuori bilancio riconosciuti o riconoscibili, e al ripristino del pareggio nell’ipotesi che la Gestione Finanziaria faccia prevedere un disavanzo di Amministarzione o di Gestione dovuto allo squilibrio della Gestionre di Competenze o dei Residui.
Qual è la posizione dei Revisori rispetto alla delibera di cui si è detto?
L’art. 239 del T.U. contiene l’elencazione delle funzioni dell’Organo Revisione; è da ritenere che soltanto nell’ipotesi in cui la deliberazione adottata dall’Ente contenga anche una contestuale variazione di Bilancio diretta al ripristino degli Equilibri, si renda necessario il parere dell’Organo di Revisione in quanto rientrante nel novero degli atti sottoposti al controllo (art. 239 b). Tuttavia, pur in assenza di una previsione normativa, la funzione di collaborazione dell’Organo di Revisione con l’Organo Consiliare (art. 239 a), suggerisce l’opportunità che il provvedimento del Consiglio sia sottoposto ad un parere facoltativo, non vincolante, proprio in forza della collaborazione professionalmente qualificata del Revisore in favore del Consiglio dell’Ente.
La formulazione di un possibile parere che il Revisore potrà esprimere, nell’ipotesi di accertamenti positivi degli Equilibri di Bilancio, potrà essere la seguente:
Il Collegio dei Revisori (o il Revisore) ha preso in esame gli atti predisposti dagli uffici competenti (Ragioneria, Servizi finanziari) in vista degli adempimenti previsti dall’art. 193 – D. L.tivo 18 agosto 2000 n° 267. Dai predetti atti ed in particolare dai risultati delle ricognizioni effettuate dall’ufficio di ragioneria con riferimento alle previsioni del bilancio corrente aggiornato con tutte le variazioni a seguito dei provvedimenti autorizzativi, è emerso che:
- alla data odierna gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza sono sufficienti a far fronte agli impegni relativi alle spese correnti di competenza sommate a quelle delle quote di capitale dei mutui in ammortamento;
- che per la restante parte dell’esercizio le previsioni di entrata sono valutate sufficienti a far fronte al fabbisogno di spesa così come preventivato;
- che per quanto concerne la gestione dei residui di situazione ad oggi valutabile per effetto della consistenza effettiva degli stessi, delle somme sinora incassate e da pagare, è tale da non far supporre un disavanzo a fine esercizio;
- e che complessivamente, la gestione finaziaria dell’Ente, tenuto conto della consistenza di cassa, del sostanziale equilibrio tra entrate e spese complessive originate dalla gestione di competenza e dall’andamento della gestione dei residui come sopra delineato, lascia prevedere, a fine esercizio, il formarsi di un avanzo di amministrazione.
Tale risultato atteso, tuttavia, è subordinato alla effettiva sussistenza delle partite di credito e debito che lo compongono.
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