|
ALBO UNICO
E NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE
(a cura del Dr. Marcello Anedda ).
1^ parte
Pensando di far cosa gradita a tutti i colleghi, intendiamo illustrare (con alcuni commenti) sul sito dell’ADC Regione Sardegna i punti più significativi del nuovo ordinamento professionale di cui al D.Lgs.n.139 del 28.06.2005, che istituisce il così detto “ALBO UNICO”, anche al fine di aprire un dibattito che possa risultare proficuo sia per una più approfondita conoscenza del nostro ordinamento, che per avere degli input utili per prendere le opportune iniziative sindacali a favore di tutti gli iscritti, in un contesto che spesso è ostile verso le libere professioni e verso la nostra in particolare (Antitrust, Confindustria, Associazioni non riconosciute, media, ecc.).
Tratteremo qui di seguito del contenuto del Capo I, riservandoci di continuare l’esame del provvedimento in successivi articoli.
Ricordiamo innanzitutto che l’Albo è diviso in due sezioni: A (commercialisti) e B (esperti contabili) e che non è possibile essere iscritti in entrambe le sezioni (art.34 e 35).
A tutti gli iscritti all’Albo è riconosciuta “competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa, e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative”.
Dopo questa previsione generale viene riconosciuta distintamente per gli iscritti alle due sezioni la competenza tecnica per una serie di attività, alcune già previste nel vecchio ordinamento o in leggi successive ed alcune nuove.
Premesso che ciò non vuol dire che ci siano state riconosciute delle esclusive, segnaliamo i punti più importanti ed innovativi.
Per quanto riguarda la parte generale è innovativo il riconoscimento di competenza specifica in diritto d’impresa e in materia societaria ed amministrativa, e soprattutto (Art.1, 2°comma) si estende agli enti pubblici e privati la verificazione ed attendibilità di bilanci, conti ecc. ed agli enti non commerciali le funzioni di sindaco e di revisore.
Per quanto riguarda la competenza tecnica per gli iscritti alla sezione A segnaliamo le seguenti: (Art.1, 3° comma).
a) La revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall’autorità giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell’accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l’asseverazione della rendicontazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche.
La competenza, in questa attività del tutto nuova, è di grande importanza, soprattutto perché riconosce al commercialista competenze su attività che possono essere considerate di pubblica utilità.
b) L’assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria. Tale attività c’era già stata riconosciuta con la riforma del contenzioso tributario del 1992. Dobbiamo invece constatare che non è stata riconosciuta l’assistenza tecnica per i ricorsi in materia tributaria presso la cassazione, anche se questa attribuzione di competenze, pur importante per l’immagine del commercialista, avrebbe interessato un ridotto numero di iscritti.
c) Le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione in albi professionali.
Questa funzione innovativa, anche se si collega alla riforma del diritto societario, vale qualora il requisito sia l’indipendenza o l’iscrizione in albi professionali ed è quindi sganciata dal titolo di revisore contabile.
d) La valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo.
La competenza su questa attività, del tutto nuova, è importante, in quanto in futuro sarà necessario, per il riconoscimento della personalità giuridica, che il commercialista attesti l’adeguatezza del patrimonio dell’ente.
e) Il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili e immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80 e con decorrenza dalla data indicata dall’articolo 2, comma 3-quater, del medesimo decreto.
Questa nuova competenza, che deriva dalla legge 80/2005 di conversione in legge del D.L. sulla “competitività” è sicuramente uno dei punti più importanti del nuovo ordinamento.
Ricordiamo che per poter svolgere tali attività i commercialisti devono essere iscritti negli elenchi, di cui all’art.179 ter. Disp.atti c.p.c., compilati dal Presidente del Tribunale, sulla base degli elenchi forniti dal Consiglio dell’Ordine.
Al riguardo sarebbe opportuno aprire un confronto costruttivo con il Consiglio dell’Ordine affinché sia possibile (magari attraverso la partecipazione a specifici corsi ) anche a colleghi che non fanno procedure concorsuali di poter essere inseriti in detti elenchi.
f) L’attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali.
g) L’attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei businnes plan per l’accesso a finanziamenti pubblici.
h) Il monitoraggio e il tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese.
i) La redazione e l’osservazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati.
j) La certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti.
Tutte queste competenze sono innovative e possono aprire nuove prospettive ed opportunità di lavoro per l’intera categoria e soprattutto per i colleghi giovani.
Dobbiamo purtroppo segnalare che nel testo pubblicato sulla G.U. è scomparsa la possibilità di esercitare l’assistenza fiscale sui modelli 730, attività importantissima, sia perché veniva sanata un’evidente stortura ed ingiustizia nei confronti dei commercialisti, sia perché può essere una fonte di reddito, soprattutto nelle zone del paese economicamente meno progredite e per i giovani.
L’ADC si batterà come in passato in sede nazionale perché venga al più presto posto rimedio a quello che è stato definito un “refuso”, che lascia molto perplessi.
Non tratteremo le competenze degli iscritti nella sezione B (art.3, 4°comma), in quanto non attuali, ricordando però che gli iscritti nella sezione A possono esercitare le attività previste per gli iscritti nella sezione B.
Per quanto riguarda i titoli professionali ricordiamo che agli iscritti nella sezione A, spetta il titolo di “Dottore commercialista” (“Ragioniere commercialista per gli attuali iscritti al Collegio dei Ragionieri) ed agli iscritti nella sezione B il titolo di “esperto contabile” (art.39) e che tali titoli, compreso il termine abbreviato “commercialista” è tutelato (art.3).
Quindi nessuno potrà più usare il termine commercialista, se non iscritto nella sezione A dell’Albo e ciò è molto importante perché non si potrà più trarre in inganno i terzi, che spesso erano convinti di aver a che fare con persone professionalmente qualificate, solo perché questi si attribuivano impropriamente il titolo di commercialista.
Accennando brevemente sulle incompatibilità, che sono state ridefinite (art.4), dobbiamo purtroppo sottolineare che la previsione della liceità della partecipazione a società di servizi strumentali o ausiliari, se non meglio definita o regolamentata, può essere dannosa. Infatti da dette società, (così come purtroppo in alcuni casi è già avvenuto) si può far “passare di tutto”, indebolendo così la forza delle nostre ragioni nel voler conservare l’Ordine (se svuotiamo di contenuti l’attività professionale, mancheranno sempre più i confini per definirla).
Occorre quindi prevedere comunque il rispetto delle norme deontologiche e la possibilità di intervento degli Ordini anche per le attività che il commercialista svolge attraverso tali società.
Esiste inoltre il grosso problema della contribuzione alla nostra Cassa di Previdenza, soprattutto per quanto riguarda il contributo oggettivo del 4%. Non includere in fattura tale contributo infatti, oltre ad un mancato gettito per la Cassa, è anche una forma di concorrenza sleale nei confronti dei colleghi che non si avvalgano di dette società.
2^ parte
Nel continuare l’illustrazione dei punti più significativi del nuovo ordinamento professionale, trattiamo ora il contenuto del Capo II, relativo agli ordini territoriali, ricordando che nel precedente articolo ci siamo occupati del capo I.
~
In ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale qualora vi risiedano o hanno domicilio professionale almeno 200 professionisti e ne facciano richiesta almeno 50.
Sono comunque fatti salvi gli attuali Ordini o Collegi anche nei circondari dove gli iscritti sono inferiori a 200.
In ogni caso in ogni capoluogo di provincia sarà costituito un Ordine territoriale.
Mentre deve essere accolto con favore l’innalzamento del numero minimo di iscritti (che passa da 15 a 200), lascia alquanto perplessi la mancata previsione di un numero minimo di iscritti per quanto riguarda gli Ordini con ambito provinciale, poiché in alcuni casi sorgeranno Ordini con un numero irrisorio di iscritti, con le conseguenze negative già appalesate con il vecchio ordinamento per gli ordini con un numero di iscritti molto piccolo.
Agli Ordini territoriali è concessa comunque, previa deliberazione dell’assemblea degli iscritti, di chiedere la confluenza in un altro ordine viciniore.
Sulle proposte decide il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale e l’Ordine viciniore.
Gli Organi di ciascun Ordine sono l’Assemblea degli iscritti, il Consiglio, il Presidente e, novità rispetto al passato, il Collegio dei revisori.
Il numero dei membri del Consiglio, da eleggere in proporzione al numero degli iscritti nella sezione A e nella sezione B alla data di convocazione dell’Assemblea elettorale, varia da un minimo di 7 ad un massimo di 15 componenti.
Con la nuova rimodulazione e considerato anche l’aumento dei professionisti, dobbiamo rilevare che, tranne per gli ordini con un numero di iscritti fino a 100, vi è una riduzione del numero dei componenti.
La nuova norma assicura comunque che almeno la metà dei componenti il Consiglio dovranno essere iscritti nella sezione A.
Come già previsto nel vecchio ordinamento l’elettorato attivo spetta a tutti gli iscritti, mentre l’elettorato passivo spetta solo agli iscritti con almeno 5 anni di anzianità.
Una novità riguarda la durata in carica del Consiglio, che passa da tre a quattro anni.
Quasi nessuna novità per le cariche del Consiglio (Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere), ma con l’importante precisazione che il Presidente deve essere un iscritto nella sezione A.
La novità più importante è però quella che il Presidente viene eletto direttamente dagli iscritti, mentre il Vice Presidente, Segretario e Tesoriere vengono eletti, come prima, dal Consiglio.
Per quanto riguarda le attribuzioni del Consiglio, segnaliamo le seguenti novità:
a) rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti all’Albo, promuovendo i rapporti con gli enti locali;
e) cura l’aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio Nazionale tali dati;
h) interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell’esercizio professionale, tra iscritti nell’Albo, e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti e i loro clienti;
q) cura, su delega del Consiglio Nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento dei contributi dovuti al C.N. (di fatto questo già avviene, senza però una specifica norma di legge);
z) promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull’assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.
Occorre rilevare che la formazione professionale continua obbligatoria assume forza di legge.
Un’importante novità riguarda la sostituzione dei componenti del Consiglio.
Infatti, in base all’art.16, la decadenza, dimissioni, morte od altro impedimento (si ritiene permanente) del presidente, comporta lo scioglimento dell’intero Consiglio, mentre i consiglieri decaduti per qualsiasi ragione verranno sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.
Se il numero delle vacanze contestuali supera metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente.
Altre novità riguardano le assemblee degli iscritti.
Vengono infatti snellite le modalità di convocazione (che possono avvenire oltre che con raccomandata postale, anche mediante fax, posta elettronica ovvero con altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e l’avvenuta ricezione)
Vengono inoltre previste due assemblee annuali obbligatorie: entro novembre per l’approvazione del preventivo ed entro aprile per l’approvazione del rendiconto.
E’ stato inoltre prevista la possibilità di chiedere la convocazione dell’assemblea da parte di almeno un decimo (prima era un quinto) degli iscritti e da un terzo dei consiglieri (prima non previsto).
Un’altra novità riguarda l’obbligo di istituire il collegio dei revisori, (tre membri effettivi e due supplenti) che deve essere nominato dagli iscritti nella stessa assemblea in cui viene nominato il Consiglio.
Negli ordini con meno di mille iscritti, l’Assemblea può optare per un unico revisore effettivo ed uno supplente.
Suscita perplessità la norma (identica anche per il Collegio dei Revisori del Consiglio Nazionale) che stabilisce che il Collegio dei Revisori (o il revisore unico) non partecipa ai lavori del Consiglio.
Con tale norma infatti il controllo del collegio viene limitato, ed è in contrasto anche con la riforma sulle società, che ha esteso l’obbligo per i sindaci e revisori di partecipare anche alle riunioni del Comitato Esecutivo (che precedentemente era facoltativo).
Non riusciamo sinceramente a capire la ratio di tale norma.
Completamente rivoluzionata è la normativa relativa all’elezione del Consiglio (artt.20 a 21).
Innanzitutto le elezioni di tutti i Consigli degli ordini locali si tengono nella stessa data stabilita dal Consiglio Nazionale e si svolgono in 2 giornate consecutive.
L’elettorato attivo spetta a tutti gli iscritti all’Albo, esclusi gli iscritti all’elenco speciale ed i sospesi. Gli iscritti sospesi per morosità devono essere convocati e possono esercitare l’elettorato attivo e passivo qualora provvedano al pagamento di quanto dovuto entro la data di presentazione delle liste per le operazioni di voto.
L’assemblea elettorale è valida se interviene almeno un decimo degli aventi diritto (in precedenza almeno un sesto con un minimo di dieci iscritti).
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, l’assemblea dovrà essere riconvocata entro i 30 giorni successivi. L’eventuale ulteriore mancanza del quorum comporta la nomina di un commissario da parte del Ministro della Giustizia.
E’ consentita inoltre l’istituzione di più seggi elettorali.
La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e deve contenere l’indicazione del Presidente che capeggia la lista.
La lista, da depositare presso la sede del Consiglio almeno 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea elettorale, deve contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti il consiglio aumentato di 5 unità, e devono rispettare la proporzione fra il numero degli iscritti nella sezione A e quello degli iscritti nella sezione B.
E’ consentito candidarsi in una sola lista, pena l’ineleggibilità del candidato presente in più liste.
E’ consentito esprimere il voto per i candidati di una sola lista.
In aggiunta al voto di lista, si può esprimere, nell’ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei componenti da eleggere, escluso il presidente.
Qualora non siano state espresse preferenze, si considera espressa preferenza per i candidati, seguendo l’ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere, escluso il presidente.
Non è ammesso il voto per delega, mentre purtroppo è ammesso che i consigli degli Ordini possano consentire il voto per corrispondenza.
Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi saranno attribuiti i 4/5 dei seggi, arrotondati per eccesso, mentre i seggi restanti verranno attribuiti alla lista che si colloca seconda, per numero di voti validi conseguiti.
Al riguardo riteniamo che lasciare al massimo solo 1/5 (per di più arrotondando per eccesso) dei seggi alla minoranza sia troppo poco.
Infatti alla minoranza spetteranno un solo seggio nei consigli con 7 e 9 componenti, 2 seggi nei consigli con 11 componenti e 3 seggi nei consigli con 15 seggi.
Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi assegnati a ciascuna lista in cui essi sono candidati, nel rispetto delle proporzioni fra iscritti nelle due sezioni A e B.
In caso di parità di preferenze è eletto il candidato che precede nell’ordine di lista.
Un’altra importante novità, fortemente auspicata dall’ADC è la norma che prevede che i Consiglieri dell’Ordine e il Presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due.
Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all’Albo, può proporre reclamo al Consiglio Nazionale entro il termine perentorio di 15 giorni (prima erano 10 giorni) successivi alla proclamazione.
Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori, il candidato più votato viene nominato presidente, gli altri due più votati membri effettivi e gli altri due più votati membri supplenti.
Il mandato del Collegio dei Revisori (o il revisore unico) può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.
P.S.: Segnaliamo con piacere che anche grazie alle pressioni del Consiglio Nazionale e delle Associazioni Sindacali (l’ADC è stata in prima linea) è stato riconosciuto (D.L. 17/08/2005 n° 163) agli iscritti nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti, la possibilità di esercitare l’assistenza fiscale su modelli 730, aggiungendo al 3°comma dell’art.1 del nostro nuovo ordinamento la lettera q-bis che testualmente recita:
“ l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all’art. 33, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n° 241 “
Siamo ora in attesa di conoscere con quali modalità potrà essere esercitata tale importante funzione.
Prevediamo inoltre che tale possibilità possa essere in un prossimo futuro riconosciuta anche agli iscritti della sezione B.
3^ parte
Nel continuare l’illustrazione dei punti più significativi del nuovo ordinamento professionale, trattiamo ora il contenuto del Capo III, relativo al Consiglio Nazionale, ricordando che nei precedenti articoli ci siamo occupati del Capo I e II.
~
Il Consiglio Nazionale si compone di 21 membri eletti fra gli iscritti all’Albo, con un’anzianità di iscrizione di almeno 10 anni. La maggioranza dei componenti (almeno 11) devono essere iscritti nella sezione A e deve essere garantita la proporzionalità fra gli iscritti delle due sezioni.
Il Consiglio Nazionale viene eletto dai Consigli degli Ordini locali, ai quali spetta un voto per ogni 100 iscritti o frazione di 100, fino a 200 iscritti; uno ogni 200 iscritti o frazione, oltre i 200 iscritti e fino a 600; un voto ogni 300 iscritti o frazione, dai 600 iscritti in su.
Si rileva che in questo modo il peso dei grossi Ordini viene ridimensionato rispetto al passato.
Un’altra novità riguarda la durata in carica del Consiglio che passa da 3 a 4 anni, ma soprattutto il fatto che il mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva, novità che è stata fortemente auspicata dall’ADC (anche se, come vedremo in seguito, tale norma entrerà in pratica a regime solo dopo il periodo transitorio e quindi a partire dal 2013).
Alcune novità riguardano le cariche interne del Consiglio.
Infatti viene reso obbligatoria la nomina di un tesoriere (anche se di fatto questo avveniva già in passato) e viene stabilito che il Presidente deve essere un iscritto nella sezione A e che deve aver ricoperto in precedenza la carica di Presidente di un ordine locale o di Consigliere nazionale.
Un’altra novità riguarda la possibilità che ha il Consiglio di eleggere un comitato esecutivo, composto dalle cariche sopraccitate e da altri 3 consiglieri.
La novità più importante è però quella (in analogia con il Presidente degli Ordini locali) che il Presidente viene eletto direttamente, mentre il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti, come prima, dal Consiglio.
Completamente rivoluzionata è la normativa relativa all’elezione del Consiglio.
Innanzitutto le elezioni si svolgono contemporaneamente nella stessa data e ciascun Ordine può esprimere il voto per una sola lista.
Le candidature sono presentate, su base nazionale, in liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e con l’indicazione del candidato Presidente, con un numero di candidati pari a 21 più 5 supplenti.
Ciascuna lista dovrà essere formata, rispettando le proporzioni già indicate in precedenza, da candidati iscritti in albi di Ordini appartenenti ad almeno 18 diverse regioni, con il limite massimo di 2 candidati per regione.
Questa ultima disposizione è da condividere perché faciliterà l’elezione di consiglieri di regioni con pochi iscritti.
E’ vietato, a pena di ineleggibilità, candidarsi in più liste.
Sono eletti oltre al Presidente, i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi.
Questo non può essere condiviso.
Infatti le modalità di elezione dei Consigli degli Ordini locali e del Consiglio Nazionale dovrebbero essere, per quanto compatibili, uniformi e soprattutto non si comprende perché per le elezioni del Consiglio Nazionale non sia prevista alcuna tutela delle minoranze, tutela che in tutte le bozze sulla riforma delle professioni è stata sempre prevista.
Un'altra novità riguarda l’ incompatibilità che viene estesa oltre che ai componenti del Consiglio degli Ordini locali, anche ai componenti degli organi della Cassa di Previdenza.
Un’altra importantissima novità riguarda la sostituzione dei componenti il Consiglio Nazionale.
Infatti la decadenza, dimissioni, morte od altro definitivo impedimento del Presidente comporta lo scioglimento dell’intero Consiglio, mentre i Consiglieri decaduti, per qualsiasi motivo verranno sostituiti dai candidati supplenti, seguendo l’ordine di lista.
Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente.
Per quanto riguarda le attribuzioni del Consiglio Nazionale, segnaliamo le seguenti novità:
a) rappresenta istituzionalmente, a livello Nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
c) adotta e aggiorna il Codice Deontologico e disciplina, con propri regolamenti, l’esercizio dell’azione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
e) formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della Giustizia;
m) valuta e approva i programmi di formazione continua ed obbligatoria predisposti dagli ordini locali;
n) propone al ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni;
q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato Esecutivo, ove costituito.
Un’altra importante novità riguarda l’istituzione del Collegio dei revisori, i cui membri sono eletti dai presidenti degli Ordini territoriali riuniti in assemblea.
Il collegio dura in carica quattro anni.
I tre candidati più votati sono eletti come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di Presidente.
Il Collegio dei revisori non partecipa ai lavori del Consiglio Nazionale.
Al riguardo non si capisce perché l’elezione non avvenga con le stesse modalità dei consiglieri (come avviene negli Ordini locali) e soprattutto non sembra accettabile che i revisori non partecipino ai lavori del Consiglio.
Come già detto in precedenza per i revisori degli Ordini locali, con tale norma il controllo del collegio viene limitato ed è in contrasto anche con la riforma sulle società, che ha esteso l’obbligo per i sindaci e revisori di partecipare anche alle riunioni del Comitato esecutivo (in precedenza era facoltativo).
Non si comprende inoltre perché non sia stato previsto (come per i revisori degli ordini locali e per i consiglieri) una norma che limiti il rinnovo a due mandati consecutivi.
Per concludere l’esame delle norme riguardanti il Consiglio Nazionale, sembra inconcepibile che non si sia colta l’occasione per prevedere che il bilancio preventivo ed il rendiconto del Consiglio Nazionale debba essere approvato da un organo esterno, che potrebbe essere l’assemblea dei presidenti degli ordini locali, magari attribuendo loro lo stesso numero di voti previsto per l’elezione del Consiglio Nazionale.
Questa sarà una battaglia che sicuramente l’ADC affronterà.
P.S.: Segnaliamo purtroppo che il D.L.17.08.2005, n.163 che estendeva ai colleghi la possibilità di esercitare l’assistenza fiscale su modelli 730 non è stato convertito in legge, anche se si prevede che la norma verrà ripristinata in qualche altra legge o decreto legge attualmente all’esame del Parlamento.
L’ADC continuerà a battersi perché venga al più presto posto rimedio a questa grave ingiustizia.
4^ parte
Nel continuare l’illustrazione dei punti più significativi del nuovo ordinamento professionale, trattiamo ora il contenuto del Capo IV, relativo agli Albi, condizioni per l’iscrizione e titoli professionali, ricordando che nei precedenti articoli ci siamo occupati delle “Disposizioni Generali” (Capo I) degli “Ordini Territoriali” (Capo II) e del “Consiglio Nazionale” (Capo III).
~
Come già detto in precedenza l’Albo è diviso in due sezioni:
- Sezione A: commercialisti;
- Sezione B: esperti contabili.
E’ inoltre previsto un elenco speciale nel quale potranno essere iscritti, a loro richiesta, gli abilitati che non possono esercitare la professione a norma dell’art.4.
Non si può essere iscritti che in un solo Albo, in una sola sezione o in un solo elenco speciale.
Tra i requisiti per l’iscrizione permane la “condotta irreprensibile”, mentre è una novità il fatto che si debba avere la residenza o il domicilio professionale, nel circondario in cui è costituito l’Ordine cui viene richiesta l’iscrizione o il trasferimento.
Salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie, agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di “dottore commercialista”, mentre agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di “esperto contabile”.
Il termine “commercialista”, che come già visto in precedenza è tutelato anche nel termine abbreviato (art.3), può essere utilizzato solo dagli iscritti nella sezione A, con la completa indicazione del titolo professionale posseduto.
Particolare attenzione è dedicata alla formazione ed accesso alla professione (articoli 40-48).
Per l’accesso ad ognuna delle due sezioni sono necessari il tirocinio triennale ed il superamento di un esame di stato.
Ciascun Ordine locale deve istituire un registro dei tirocinanti, diviso anch’esso in due sezioni, al quale possono essere iscritti tutti coloro che possiedono una laurea specialistica in scienze dell’economia (classe 46/S) o in scienze economiche aziendali (classe 84/S) ovvero di laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art.17, comma 95, della L.15.05.97, n.127.
Possono essere invece iscritti solo nella sezione tirocinanti esperti contabili tutti coloro che possiedono una laurea in scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe 17) o in scienze economiche (classe 28).
Il tirocinio deve essere svolto per un periodo di tempo ininterrotto presso un iscritto nell’albo da almeno cinque anni.
Il ministro dell’Istruzione dell’università e delle ricerche, sentito il Consiglio Nazionale, con proprio regolamento stabilisce, tra l’altro, il contenuto e le modalità di effettuazione del tirocinio, la forma di vigilanza dei Consigli degli Ordini locali, la fissazione del numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista.
In detto regolamento vengono inoltre determinate:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio in altro Stato membro dell’unione europea, con limite massimo di un semestre unico ed interrotto;
b) le condizioni sulla base delle quali chi ha effettuato il periodo di tirocinio per l’accesso alla sezione B dell’Albo, possa essere esentato in tutto o in parte dal tirocinio per l’accesso alla sezione A. In questo caso comunque il tirocinante dovrà aver svolto almeno un anno di tirocinio presso un professionista iscritto nella sezione A.
Novità importante e da condividere è la norma (art.43) che prevede che il tirocinio possa essere svolto, in tutto o in parte, contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea specialistica o magistrale.
A tal fine dovranno essere definiti i rapporti fra i Consigli degli Ordini locali e le Università, nell’ambito di una convenzione quadro fra Ministro dell’Istruzione e Consiglio Nazionale.
Almeno in parte innovativo è il contenuto dell’art.44 che prevede espressamente che al tirocinante (salvo quanto previsto dall’art.2041 del c.c.), non si applicano le norme sul contratto collettivo di lavoro per i dipendenti degli studi professionali e che il consiglio dellOrdine locale verifica l’effettivo svolgimento del tirocinio anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questo, secondo quanto previsto dal regolamento di cui sopra.
Gli esami di Stato per l’accesso alle due sezioni hanno prove simmetriche (tre scritti ed un orale) su materie parzialmente diverse (artt.46-47).
Un’importante novità consiste nell’esecuzione della prima prova scritta per coloro che hanno conseguito una laurea al termine dei corsi realizzati sulla base della convenzione fra Ordini locali ed Università previsti dall’art.43.
Analoga esenzione della prima prova scritta per l’esame per l’iscrizione della sezione A spetta a coloro che provengono dalla sezione B dell’Albo.
5^ parte
Nel continuare l’illustrazione dei punti più significativi del nuovo ordinamento professionale, trattiamo ora il contenuto del Capo V, relativo al procedimento disciplinare , ricordando che nei precedenti articoli ci siamo occupati delle “Disposizioni Generali” (Capo I) degli “Ordini Territoriali” (Capo II), del “Consiglio Nazionale” (Capo III) , e “degli albi, condizioni per l’iscrizione e titoli professionali” (Capo IV).
~
Il professionista iscritto all’Albo è tenuto a rispettare una serie di regole di condotta etico-sociale e prescrittive.
Queste regole verranno raccolte, in sostituzione di quelle attuali, in un codice deontologico emanato dal Consiglio Nazionale.
Al riguardo segnaliamo che la deontologia è anche materia dell’esame di stato (art.46,comma 1, lettera b.).
Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti è volto ad accertare la sussistenza di responsabilità disciplinare per le azioni e/o ommissioni (al riguardo ricordiamo l’obbligo della formazione continua), che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, professionalità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico ed al corretto esercizio della professione.
Il procedimento disciplinare è regolato dal Capo V dell’ordinamento professionale e da un regolamento che verrà emanato dal Consiglio Nazionale.
Il nuovo ordinamento precisa ( e questo è una novità) che il procedimento disciplinare deve svolgersi nel rispetto delle garanzie del contradditorio e, per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice di Procedura Civile.
L’azione disciplinare, salvo i casi di azione nei confronti di membri del consiglio, è esercitata dal Consiglio dell’Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto.
Il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine e la dignità della categoria.
Inoltre il professionista che sia sottoposto a giudizio penale, per gli stessi fatti che hanno formato oggetto dell’imputazione è comunque sottoposto anche a procedimento disciplinare, tranne nel caso in cui esso sia stato prosciolto perché il fatto non sussiste o perché non l’ ha commesso.
L’azione disciplinare può essere promossa d’ufficio, su richiesta del P.M. presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio dell’ordine, ovvero su richiesta degli interessati (ad esempio un cliente, un collega ecc.).
Le sanzioni disciplinari non sono mutate e consistono nella censura, sospensione per un periodo non superiore a due anni e la radiazione.
Di diversa natura (ed innovativa) è la sospensione cautelare per un massimo di cinque anni, che può essere disposta nel caso in cui il professionista sia stato interdetto dall’esercizio della professione o dai pubblici uffici.
Completamente innovativa è inoltre la sospensione che il Consiglio dell’Ordine può pronunciare (osservate sempre le norme del procedimento disciplinare) nei confronti dell’iscritto che non abbia versato i contributi di competenza dell’Ordine locale o del Consiglio Nazionale. Tale sospensione è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell’Ordine quando l’iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.
Avverso le decisioni assunte dal Consiglio dell’Ordine locale può essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale dall’interessato o dal P.M. entro trenta giorni dalla notifica.
Il Consiglio Nazionale può sospendere l’efficacia dei provvedimenti.
Il Consiglio Nazionale può altresì infliggere una sanzione disciplinare anche più grave.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento.
6^ parte
Nel continuare l’illustrazione dei punti più significativi del nuovo ordinamento professionale, trattiamo ora il contenuto del Capo VI, relativo alle disposizioni transitorie (ad eccezione dell’art.71, riguardante i tirocinanti, che tratteremo nel prossimo articolo), ricordando che nei precedenti articoli ci siamo occupati delle “Disposizioni Generali” (Capo I) degli “Ordini Territoriali” (Capo II), del “Consiglio Nazionale” (Capo III) , e “degli albi, condizioni per l’iscrizione e titoli professionali” (Capo IV) e “del procedimento disciplinare”
(Capo V).
~
Il periodo transitorio si articola nelle seguenti tappe:
- 31.05.2007. Entro questa data si dovranno tenere le assemblee per l’elezione degli organi degli Ordini locali.
- 30.11.2007. Entro questo termine dovranno essere convocati i Consigli degli Ordini territoriali per l’elezione del Consiglio Nazionale.
- 31.12.2007. Coloro che a quella data risulteranno essere iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti, nei Collegi dei Ragionieri e nei relativi elenchi dei tirocinanti ( la cui esistenza è stata prorogata fino a tale data) potranno iscriversi nelle sezioni A e B del nuovo Albo e relativi elenchi dei tirocinanti.
- 01.01.2008. Gli attuali Ordini dei Dottori Commercialisti e Collegi dei Ragionieri saranno soppressi e verrà istituito l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili. Da questa data inizia il primo periodo transitorio, che si concluderà il 31.12.2012.
- 28.02.2008. Entro questa data i Consigli dei nuovi ordini locali dovranno provvedere alla costituzione del Nuovo Albo.
- 01.01.2013. Inizia il secondo ed ultimo periodo transitorio, che si concluderà il 31.12.2016.
Dalla data di costituzione del nuovo Albo (01.01.2008) vi sarà una successione in tutte le situazioni giuridiche soggettive ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai soppressi Ordini e Collegi, ivi compresi i rapporti giuridici ed economici del personale dipendente.
Vi sarà un’identica successione in tutti i rapporti fra nuovo Consiglio Nazionale e in due Consigli Nazionali soppressi.
Anche tutti i procedimenti in corso al 01.01.2008 (ivi compresi iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, esercizio della protesta disciplinare), proseguiranno in capo ai nuovi Enti che ne assumeranno la titolarità.
Coloro che alla data del 31.12.2007 saranno iscritti negli attuali Albi e Collegi verranno iscritti nella sezione A del nuovo Albo, conservando l’anzianità della precedente iscrizione.
A coloro che provengono dall’Albo dei Dottori Commercialisti spetta il titolo di “Dottore Commercialista”, mentre a coloro che provengono dal Collegio dei Ragionieri spetta il titolo di “Ragioniere Commercialista”.
Coloro che provengono da entrambi i vecchi Albi verranno iscritti nell’Albo Unico con l’indicazione di entrambi i titoli professionali.
Questi ultimi entro il 31.12.2006 dovranno esercitare, agli effetti dell’elettorato attivo e passivo, l’opzione ad eleggere o ad essere eletti nel periodo transitorio tra i Dottori Commercialisti o tra i Ragionieri Commercialisti. Coloro che non avranno esercitato l’opzione verranno inseriti nelle liste elettorali dell’albo nel quale hanno maturato una maggiore anzianità.
Potranno iscriversi nella sezione A del nuovo Albo coloro che, non essendo iscritti a vecchi albi, al 31.12.2007 abbiano conseguito l’abilitazione professionale in conformità al previdente ordinamento della professione di Dottore Commercialista, nonché coloro che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere in conformità a quanto previsto dalla L.12.02.1992, n.183 e al D.M. 8.10.1996 n.622.
Dunque i Ragionieri abilitati, ma non iscritti nel Collegio, in futuro potranno iscriversi nella sezione A solo qualora siano in possesso di un titolo ovvero di un diploma universitario.
Ciò esclude, quindi, l’iscrizione nella sezione A dell’Albo per coloro che sono privi di istruzione universitaria.
Nel periodo transitorio la maggioranza dei componenti dei Consigli dell’Ordine dovrà essere eletta fra i Dottori Commercialisti iscritti nella sezione A, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri e degli esperti contabili.
Sempre nel periodo transitorio la carica di Presidente sarà riservata ai Dottori Commercialisti, mentre la carica di vice presidente sarà riservata ai ragionieri commercialisti.
Ai fini elettorali, nel periodo transitorio sono individuati due periodi:
- 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2012
- 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2016
Il Ministero della Giustizia fisserà la data delle prime elezioni non oltre il 31.05.2007 e le assemblee degli iscritti dovranno essere convocate non meno di 45 giorni prima della data fissata per le elezioni.
L’elettorato attivo e passivo sarà esercitato separatamente dai Dottori Commercialisti e dai Ragionieri, limitatamente al numero dei membri a loro riservati.
Per le prime elezioni la presentazione delle candidature (da effettuare almeno 30 giorni prima dell’assemblea elettorale) sarà fatta sulla base di liste distinte per l’elezione separata dei consiglieri dottori commercialisti e dei consiglieri ragionieri commercialisti.
Le liste potranno essere fra loro collegate ai soli fini programmatici.
Le singole liste avranno un numero di candidati pari a quelle dei membri a loro riservati, aumentati di cinque.
Le liste dei dottori commercialisti dovranno indicare il nome del candidato Presidente, mentre quelle dei ragionieri commercialisti dovranno indicare il nome del candidato Vice-Presidente.
Le stesse norme verranno anche per le liste per l’elezione del Consiglio Nazionale.
Per quanto riguarda l’elezione del Consiglio dell’Ordine del 2° periodo transitorio l’unica differenza sostanziale è quella che la lista dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti potranno (è quindi una facoltà e non un obbligo) essere collegate fra loro. Il collegamento dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della lista, dovrà essere annotato con evidenza sulle liste stesse e consentirà, ai fini del computo totale dei voti, di sommare i voti ottenuti dalle due liste collegate.
Le stesse norme varranno anche per le liste per l’elezione del Consiglio Nazionale.
Gli esperti contabili non saranno convocati per le elezioni qualora il loro numero non sia sufficiente ad eleggere almeno un componente del Consiglio dell’Ordine o qualora non sia presente neanche un candidato eleggibile.
Le eventuali liste degli esperti contabili avranno un numero di candidati pari a quelli ad essi riservati, aumentato di tre.
Anche per Consiglio Nazionale, nel periodo transitorio, la maggioranza dei 21 membri dovrà essere eletta fra i dottori commercialisti, garantendo la rappresentatività e la proporzionalità dei ragionieri commercialisti, così come la carica di Presidente è riservata ai dottori commercialisti, mentre la carica di Vice presidente è riservata ai ragionieri commercialisti.
Il Ministro della Giustizia determinerà la data per la convocazione dei Consigli degli Ordini locali e per l’elezione del Consiglio Nazionale, rispettivamente non oltre il 31.05.2007 ed il 30.11.2007.
Per quanto riguarda le liste elettorali (da effettuarsi su base nazionale), le norme sono quasi identiche a quelle previste per i Consigli degli Ordini locali, con la sola differenza sostanziale che il numero dei candidati supplenti sarà di tre unità.
Inoltre ciascuna lista dovrà essere formata da candidati iscritti in Ordini e Collegi appartenenti ad almeno 4 regioni dell’Italia settentrionale (Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) 4 regioni dell’Italia centrale (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo) e 4 regioni dell’Italia meridionale ed insulare (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) con il limite massimo di 2 candidati per regione.
Ciascuna lista dei ragionieri commercialisti dovrà essere formata da candidati appartenenti ad almeno 2 regioni dell’Italia settentrionale, 2 regioni dell’Italia centrale e 2 regioni dell’Italia meridionale ed insulare.
Le liste dovranno essere depositate, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Nel medesimo giorno ciascun Consiglio dell’Ordine o del Collegio esprimerà un voto per una lista di candidati provenienti dall’Ordine dei dottori commercialisti ed un voto per una lista di candidati provenienti dal Collegio dei ragionieri. A questo fine i componenti il Consiglio dell’Ordine locale provenienti dal previgente Albo dei dottori commercialisti ed i componenti provenienti dal previgente Collegio dei ragionieri.
I procedimenti disciplinari che alla data del 31.12.2007 risulteranno essere pendenti presso i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e presso i Collegi dei ragionieri verranno riassunti d’ufficio dal nuovo Consiglio dell’Ordine locale presso cui l’incolpato risulterà essere iscritto a seguito dell’unificazione dei due Albi.
Il Consiglio che riceverà gli atti sarà tenuto a proseguire nel procedimento e potrà riesaminare integralmente i fatti. In ogni caso sarà tenuto a sentire l’incolpato prima della comunicazione dell’eventuale sanzione.
Analoga normativa (ad eccezione dell’obbligo di sentire l’incolpato) è stabilita per i procedimenti disciplinari che, al 31.12.2007, risulteranno essere pendenti presso i Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
Il Consiglio del nuovo Ordine sarà competente a procedere disciplinarmente nei confronti dei propri iscritti per fatti commessi fino al 31.12.2007, fatte salve le norme sulla prescrizione.
Ricordiamo infine che Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri sono prorogati alla data di entrata in vigore del decreto che stiamo esaminando, salvo la facoltà data ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In tal caso gli organi eletti decadranno alla data del 31.12.2007.
7^ parte
Ultimiamo l’illustrazione dei punti più significativi del nuovo ordinamento professionale, trattando delle conseguenze dell’unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti (art.71), ricordando che nei precedenti articoli ci siamo occupati delle “Disposizioni Generali” (Capo I), degli “Ordini Territoriali” (Capo II), del “Consiglio Nazionale” (Capo III) , “degli albi, condizioni per l’iscrizione e titoli professionali” (Capo IV), “del procedimento disciplinare” (Capo V) e delle “norme transitorie”, con esclusione dell’art. 71, (Capo VI)
~
Coloro che, alla data del 31.12.2007, risultino iscritti nei registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i Collegi dei ragionieri vengono iscritti nella sezione A del registro dei tirocinanti istituito presso ciascun Ordine locale a condizione che siano in possesso di:
- diploma di laurea specialistica in scienze dell’economia (classe 64/S) od in scienze economiche aziendali (classe 84/S);
- diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di Economia o di diploma di laurea in scienze politiche, diploma di laurea in giurisprudenza conseguiti secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95 della legge 15.05.1997, n.127 (cioè secondo le norme previgenti alla riforma universitaria del 1997).
I tirocinanti o praticanti che, alla data del 31.12.2007, risultino iscritti presso i registri degli Albi dei dottori commercialisti o dei Collegi dei ragionieri, vengono iscritti nella sezione B del registro dei tirocinanti istituiti presso ciascun ordine locale, a condizione che siano in possesso:
- diploma di laurea in scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe 17) ovvero in scienze economiche (classe 28) (laurea non specialistica);
- diploma universitario conseguito a seguito di un corso di studi specialistici di durata triennale secondo l’ordinamento previgente alla riforma universitaria del 1997 (cosiddetta “laurea breve”).
Il periodo di tirocinio già effettuato in vigenza del precedente ordinamento è, ad ogni effetto, computato ai fini del completamento del tirocinio medesimo.
Coloro che, alla data del 31.12.2007, risultano avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti o dei ragionieri sono ammessi a sostenere l’esame di stato per l’abilitazione professionale:
a) per l’accesso alla sezione A del nuovo Albo purché siano in possesso di:
- diploma di laurea specialistica in scienze dell’economia (classe 64/S) o in scienze economiche aziendali (classe 84/S);
- diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia o di diploma di laurea in scienze politiche ovvero di diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l’ordinamento previgente alla riforma universitaria del 1997.
b) per l’accesso alla sezione B del nuovo Albo purchè siano in possesso di:
- diploma di laurea in scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe 17) ovvero in scienze economiche (classe 28); (laurea non specialistica);
- diploma universitario a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, secondo l’ordinamento previgente alla riforma universitaria del 1997 (cosiddetta “laurea breve”).
Fino al 31.12.2007 coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica in scienze dell’economia (classe 64/S) ovvero in scienze economiche aziendali (classe 84/S) e hanno compiuto il prescritto periodo di pratica professionale , sono ammessi a sostenere gli esami di stato per l’accesso alle professioni di dottore commercialista e di ragioniere commercialista, secondo il regime previgente (secondo cioè i decreti del Ministro dell’università 24.10.1996 n.654 e 08.10.1996, n.622).
|