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Statuto
  

 

STATUTO

dell’Associazione Dottori Commercialisti – Sindacato Nazionale Unitario – Regione Sardegna

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una associazione denominata "A.D.C. - Associazione Dottori Commercialisti - Sindacato Nazionale Unitario – Regione Sardegna ", avente natura sindacale rappresentativa della categoria professionale degli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti (d'ora in poi, per brevità, definita solo come "A.D.C. – Regione Sardegna ").

L'associazione è apartitica ed apolitica e può aderire soltanto a quegli organismi nazionali ed internazionali anche di altre professioni che abbiano medesime caratteristiche o perseguano scopi analoghi o complementari.

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Articolo 2 - Struttura

L'A.D.C. – Regione Sardegna ha carattere regionale ed associa tutti i professionisti iscritti alle circoscrizioni territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti della Sardegna .

Articolo 3 - Sede

L'A.D.C. – Regione Sardegna ha sede in Cagliari presso l'indirizzo stabilito con delibera del proprio consiglio direttivo.

Articolo 4 - Durata

L'A.D.C. – Regione Sardegna ha durata illimitata.

Articolo 5 - Oggetto

L'A.D.C. – Regione Sardegna ha gli scopi e le funzioni seguenti :

q assumere, promuovere, valorizzare e realizzare nel proprio ambito di competenza tutte quelle iniziative a carattere nazionale ed internazionale nel campo legislativo, tecnico, culturale e amministrativo che interessino la categoria professionale dei dottori commercialisti ivi comprese tutte le iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale e alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni tra i propri iscritti, anche a mezzo di propri organi di stampa ;

q promuovere in Sardegna lo studio, anche tramite apposite commissioni, per la risoluzione di problemi o di temi oggetto della professione o di interesse della categoria dei dottori commercialisti ; in particolare nei settori tecnico-legislativi riguardanti materie economiche, finanziarie, tributarie, contabili e societarie;

q consentire ai giovani non iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti, ma in procinto di farlo, purché regolarmente accreditati quali tirocinanti presso i rispettivi Ordini dei Dottori Commercialisti, di iscriversi all’ADC – Regione Sardegna ed esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria ;

q di promuovere e agevolare iniziative atte a facilitare il loro inserimento nella vita professionale;

q rappresentare sindacalmente sia in sede nazionale o internazionale sia in sede locale i propri iscritti per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi, anche economici, della categoria dei Dottori Commercialisti ed in modo specifico stipulare contratti collettivi ed accordi con Autorità, Enti pubblici o privati, Sindacati e Ordini Professionali;

q rappresentare in giudizio gli iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti al fine di tutelare l'immagine , la dignità ed il decoro della categoria professionale nonché i singoli diritti civili ed interessi economici;

q rappresentare presso il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti, presso i singoli Ordini professionali e presso la Cassa di Previdenza ed assistenza gli interessi della categoria professionale e dei singoli iscritti; promuovere le opportune azioni finalizzate a migliorare le norme che regolamentano l'ordinamento, la tariffa, l'assistenza e la previdenza pensionistica e tutte le condizioni di esercizio della professione, nonché sensibilizzare questi Organismi sulle problematiche di interesse della categoria professionale dei Dottori Commercialisti;

q assumere, nell'interesse della categoria, iniziative intese a salvaguardare i presupposti di obiettiva economicità delle imprese;

q collaborare con gli organi dello Stato e con le altre Organizzazioni della categoria o di categorie affini alla formazione e/o alla modificazione di norme legislative o regolamentari che riguardino problematiche che interessino lo svolgimento della professione del Dottore Commercialista o professioni affini;

q designare o nominare i propri rappresentanti all'interno delle cariche pubbliche o private per le quali il sindacato abbia titolo per effettuarne la designazione o la nomina;

q svolgere compiti dei quali l'associazione sindacale dei Dottori Commercialisti sia investita per legge, regolamenti, disposizioni del governo o degli enti Regionale e locali;

q agevolare e rinsaldare i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà fra Dottori Commercialisti di qualsiasi età sia nella loro vita professionale sia nel tempo libero;

q organizzare e promuovere iniziative finalizzate alla formazione dei laureati in discipline economiche-aziendali , sia per curarne il tirocinio professionale , sia al fine di prepararli al sostenimento degli esami di abilitazione per lo svolgimento della professione, sia infine per agevolarne l'inserimento nell'attività professionale e lavorativa in genere;

q svolgere nell'interesse della categoria tutte le altre attività deliberate dalla propria assemblea o che siano previste, anche in futuro, da leggi, regolamenti o provvedimenti delle pubbliche autorità;

q coordinare, promuovere e potenziare le attività delle strutture locali.

Articolo 6 - Patrimonio associativo

Il patrimonio associativo è formato :

a)- dai beni immobili e mobili e dai valori che, a qualunque titolo, pervengono all'A.D.C. – Regione Sardegna;

b)- dalle eccedenze annue di bilancio, che siano destinate ad integrare le entrate previste per la gestione annuale successiva;

c)- dalle rendite patrimoniali non destinate a fronteggiare le spese annuali di gestione.

Ogni anno deve essere fatto un inventario del patrimonio sociale esistente da trascrivere in apposito libro da conservarsi con gli altri libri associativi.

Articolo 7 - Contribuzioni

Ciascun iscritto all’A.D.C. – Regione Sardegna è tenuto a versare all’A.D.C. – Regione Sardegna la quota annuale nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

In caso contrario l’associato perde il diritto di voto in sede di assemblea .

L’inosservanza al versamento della quota annuale dovuta per oltre due esercizi contabili determina automaticamente l’esclusione del socio dall’Associazione .

Alle esigenze di bilancio ed alla attuazione di programmi particolari possono soccorrere contributi straordinari, comunque e da chiunque erogabili pure a titolo di liberalità, sponsorizzazioni, premi e simili, o di diritti derivanti dalla pubblicazione di atti e studi, o da incarichi per ricerche di interesse professionale e di categoria.

Articolo 8 - Esercizi contabili

Gli esercizi contabili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo dell’A.D.C. – Regione Sardegna deve depositare il rendiconto, corredato della relativa documentazione accompagnatoria, presso la sua sede entro quindici giorni antecedenti la data di riunione dell'assemblea che lo deve approvare.

Articolo 9 - Domanda d’associazione e qualifica di associato ed obblighi connessi

Possono associarsi all'A.D.C. – Regione Sardegna, tutti gli iscritti negli Albi dei Dottori commercialisti che esercitano effettivamente la libera professione o che, avendola esercitata, si siano successivamente cancellati dagli Albi a seguito di intervenuto accoglimento della domanda di trattamento pensionistico da parte della CNPADC, nonché i tirocinanti, purché accreditati presso gli Ordini dei dottori commercialisti.

Tuttavia i pensionati non iscritti negli Albi dei Dottori commercialisti ed i tirocinanti non potranno assumere cariche elettive all'interno dell'A.D.C. – Regione Sardegna. I tirocinanti non potranno neanche esercitare diritto di voto.

Per l'ammissione ad associato occorre presentare domanda scritta al Consiglio direttivo che decide in merito alla stessa, senza obbligo della motivazione.

Il consiglio direttivo dell’A.D.C. – Regione Sardegna ha facoltà di ammettere soci onorari, ai quali, tuttavia, non spetta l'esercizio dei diritti elettorali attivi e passivi.

L’iscrizione impegna l‘associato all’osservanza, a tutti gli effetti, del presente statuto per il periodo di un anno solare e tale impegno si rinnova tacitamente di anno in anno ove non vengano rassegnate le dimissioni, entro il trenta novembre di ciascun anno, a mezzo telefax, posta elettronica o lettera raccomandata inviata al segretario. L’associato è tenuto a corrispondere un contributo associativo annuale. In caso di dimissioni cessa ogni impegno dell’associato nei confronti dell’ A.D.C. – Regione Sardegna salvo il pagamento del contributo associativo per l’anno in corso.

Articolo 10 - Qualifica di associato

La qualifica di associato si perde:

a)- per dimissioni;

b)- per morosità;

c)- per decadenza e, cioè, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

d)- per esclusione a causa di gravi motivi di ordine morale o comportamentale o di inadempienze agli obblighi previsti dal presente statuto, dopo aver sentito l'interessato.

La delibera di esclusione viene assunta dal consiglio direttivo e comunicata all'interessato con lettera raccomandata a.r. Avverso il provvedimento di esclusione è proponibile appello da inoltrare entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata al collegio dei probiviri.

Articolo 11 - Assemblea degli associati della struttura locale

All'assemblea degli associati possono partecipare tutti gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni associato può esprimere oltre al proprio voto quello di altri due associati che egli rappresenti per delega scritta.

Articolo 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea degli associati:

a)- determina gli indirizzi dell'A.D.C. – Regione Sardegna che, tuttavia, non debbono essere in contrasto con quelli espressi dall'assemblea nazionale; esprime pareri, formula voti e delibera sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'attività stessa;

b)- approva il rendiconto contabile annuale;

c)- approva il preventivo contabile annuale e l'entità della quota associativa annua, proposti dal consiglio direttivo,

d)- elegge i delegati all'assemblea nazionale;

e)- elegge il consiglio direttivo, il collegio dei revisori e, se previsto, il collegio dei probiviri.

Articolo 13- Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea, a cura del presidente, è convocata almeno una volta l'anno entro il 31 marzo per approvare il rendiconto contabile annuale, il preventivo dell'anno in corso e l'entità della quota associativa da riscuotere, ed ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta oltre 1/5 degli associati.

L'assemblea è convocata a mezzo circolare da inviare, tramite posta elettronica e/o fax, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. Nella convocazione debbono essere indicate, oltre la data, l’ora della riunione ed il luogo, le materie da trattare.

Articolo 14 - Validità dell'Assemblea

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione diretta o delegata di almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

In seconda convocazione, che può avvenire anche nello stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando il numero dei presenti e rappresentati non è comunque inferiore alla metà del minimo richiesto al comma precedente.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

L'assemblea elettiva nomina i componenti del consiglio direttivo, del Collegio dei revisori, del Collegio dei probiviri se previsto, ed i delegati all'assemblea nazionale, secondo l'ordine delle preferenze risultanti dalle votazioni.

In caso di parità, risulterà eletto l'iscritto che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'associazione.

Qualora sia richiesto da almeno il 20% dei presenti o rappresentati, per l'elezione delle cariche sociali, ciascuno associato potrà esprimere tante preferenze in misura non superiore ai 2/3 dei componenti da eleggere.

Articolo 15 - Cariche

Tutte le cariche sono conferite per un periodo di tre anni ad eccezione di quelle relative alla nomina dei delegati all’assemblea nazionale che viene conferita annualmente .

I componenti di qualsiasi organo statutario sono rieleggibili consecutivamente per non più di due mandati.

Alle cariche del Consiglio Direttivo dell'A.D.C. – Regione Sardegna sono eleggibili tutti gli associati iscritti regolarmente all'Albo degli esercenti la professione di Dottore Commercialista ed in regola con il pagamento delle quote associative.

Tutte le cariche ricoperte dai soci nell'A.D.C. – Regione Sardegna sono non remunerate, salvo diversa delibera dell'assemblea.

E' comunque dovuto il rimborso spese effettivamente sostenute dal Presidente e Vice Presidente per lo svolgimento del proprio incarico.

Tale rimborso spese può essere previsto, con delibera del consiglio direttivo, anche per i componenti delle commissioni di studio o in occasione di particolari incarichi.

In tutti i casi in cui i componenti non possano portare a termine il mandato loro conferito, essi vengono sostituiti per cooptazione con delibera assunta dalla maggioranza dei componenti restanti e scadono insieme a questi ultimi.

L'organismo decade se per effetto di più dimissioni o decadenza viene a mancare la maggioranza di quattro quinti dei componenti eletti.

Articolo 16 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri che restano in carica per un triennio.

Il consiglio direttivo:

a)- nomina a maggioranza assoluta dei propri membri il presidente, uno o due vice presidenti, il segretario ed il tesoriere;

b)- può delegare ai suoi membri determinate funzioni ed incarichi;

c)- promuove e delibera le iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente statuto;

d)- redige le relazioni sull'attività dell'associazione a livello locale ed i rendiconti ed i preventivi da presentare annualmente all'assemblea dei propri associati, proponendo l'entità del contributo associativo annuale;

e)- decide in merito alle domande di ammissione all'associazione e decide, altresì, in merito ai provvedimenti di espulsione;

f)- delibera gli atti per la gestione economica e finanziaria a livello locale;

g)- integra, per cooptazione, i componenti del consiglio che, per qualsiasi motivo, non abbiano portato a termine il loro mandato, scegliendoli tra i propri associati. Non può, però, determinare per cooptazione, neppure in tempi successivi, più dei due terzi dei membri del Consiglio;

h)- dispone in merito al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'associazione e provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, fissandone le retribuzioni e gli obblighi disciplinari;

i)- prende ogni altro provvedimento che non sia riservato all'assemblea degli associati;

l)- sottopone per l'approvazione all'assemblea dei propri associati eventuali regolamenti .

Articolo 17 - Convocazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno. Deve inoltre essere convocato entro trenta giorni qualora ne faccia richiesta scritta almeno la metà dei suoi componenti.

La convocazione del presidente è inviata per posta elettronica , telefax, o raccomandata almeno quattro giorni prima della riunione con specificazione degli argomenti da trattare.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti. Le sedute del Consiglio possono essere aperte anche a terzi, purché così sia deliberato dal consiglio stesso.

Le deliberazioni devono essere sempre prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede la riunione.

Il consigliere che non intervenga per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio , senza giustificato motivo , decade dalla carica , previa ammonizione del Presidente , con l’assenza dalla terza riunione .

La decadenza è dichiarata dal Consiglio con deliberazione da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata.

Articolo 18 - Presidente

Il presidente viene eletto dal Consiglio direttivo fra i propri componenti.

Vigila e presiede a tutte le attività dell'associazione; presiede di diritto l'assemblea dei propri associati nonché il consiglio direttivo; rappresenta l'associazione a livello locale e nazionale ; ha la firma sociale: dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio direttivo; adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi associativi.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 19 - Vicepresidente/i

Ove il Consiglio direttivo ne ravveda la necessità, può nominare, scegliendolo tra i suoi componenti, uno o più vicepresidenti che affianchino il presidente nell'espletamento dei suoi incarichi e lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio direttivo potrà delegare al vicepresidente funzioni od incarichi particolari.

Articolo 20 - Segretario

Il Segretario dell'associazione è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Cura i servizi e gli Uffici dell'associazione e provvede ad espletare, sotto la direzione del Presidente, tutti gli incombenti operativi facenti carico a tale struttura, ivi compresa la trasmissione delle convocazioni dei diversi organismi.

Invia al Segretario nazionale entro il 28 febbraio di ogni anno l'elenco dei delegati ed il numero degli iscritti alla struttura alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 21 - Tesoriere

Il tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Cura la gestione economica e finanziaria dell'associazione, in conformità alle deliberazioni del Consiglio direttivo. Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento.

Predispone i rendiconti contabili trimestrali ed annuali ed i preventivi di spesa .

Invia al tesoriere nazionale A.D.C. le quote di pertinenza dell’A.D.C. – Regione Sardegna entro il termine e secondo le modalità fissate dall'assemblea nazionale dei delegati.

Articolo 22 - Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto da tre membri, che eleggono al loro interno il proprio presidente .

Ha il compito di vigilare sulla gestione amministrativa dell'A.D.C. Regione Sardegna , di esaminare i rendiconti, di controllarne l'esattezza e la regolarità e di controfirmare il solo rendiconto consuntivo redigendo sullo stesso la relazione per l'assemblea dell'A.D.C. Regione Sardegna .

I revisori devono intervenire alle assemblee mentre possono intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo . In tutte queste riunioni il collegio dei revisori può esprimere, relativamente alla sua funzione, il proprio parere sugli argomenti all'ordine del giorno

Articolo 23 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri, che eleggono nel loro interno il proprio presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea degli iscritti.

E' nominato dall'assemblea degli associati e dura in carica un triennio.

Il Collegio è domiciliato presso il suo presidente pro-tempore.

La carica è incompatibile con quella di componente di qualunque organismo nazionale , regionale o locale.

Articolo 24 - Commissioni di studio

Commissioni di studio possono essere istituite a livello regionale dal consiglio direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti .

Alle commissioni di studio viene affidato l'incarico di studiare i problemi ritenuti di comune interesse per l'A.D.C. – Regione Sardegna, nonché di elaborare eventuali successive relazioni. Le risultanze dei lavori sono di esclusiva proprietà del direttivo che li ha commissionati, il quale deciderà sui modi e sulle forme della loro divulgazione non potendo però esimersi dal far conoscere, sia pure sinteticamente, le conclusioni alle quali la commissione sarà pervenuta.

Tutti i componenti della commissione di studio scadono allo scadere del termine preventivamente previsto per i lavori oggetto dell’istituzione della Commissione .

Articolo 25 - Verbalizzazioni

Tutte le riunioni dell’A.D.C. – Regione Sardegna debbono trovare sintetica risultanza scritta in appositi verbali stesi a cura di colui che funge da segretario della riunione.

Nel verbale possono essere trascritte specifiche ed analitiche dichiarazioni purché risultanti da documento scritto consegnato in sede di riunione a colui che la presiede.

Il verbale verrà sottoscritto anche da chi presiede la riunione.

I verbali delle riunioni del consiglio direttivo dell’A.D.C. – Regione Sardegna saranno trasmessi per e-mail , nel testo integrale ai componenti il Consiglio Direttivo , del Collegio Sindacale , per stralcio a tutti gli iscritti all’A.D.C. – Regione Sardegna, e sempre per stralcio potranno essere trasmessi a tutti gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed ai praticanti al fine di farne constatare l'attività e di incentivarli a collaborare attivamente all’attività dell’A.D.C. – Regione Sardegna .

Articolo 26 - Struttura

L’A.D.C. – Regione Sardegna ricopre il ruolo di coordinatrice tra le strutture locali attraverso un apposito comitato , composto dai presidenti, o loro delegati, di ciascuna struttura e da un eventuale ulteriore numero di componenti in rappresentanza proporzionale degli organismi locali in base al numero degli iscritti. Detta ulteriore rappresentanza, sarà determinata con le stesse norme (in quanto compatibili), previste dall’art.15 dello statuto nazionale .

Tale coordinamento assumerà la denominazione di " A.D.C. Associazione Dottori Commercialisti, Sindacato Regionale Unitario Coordinamento Regione Sardegna " . L’A.D.C. – Coordinamento Regione Sardegna può adottare autonome regolamentazioni e particolari forme di funzionamento, purché adottate con la delibera favorevole dei consigli direttivi delle strutture locali che rappresentino complessivamente almeno la metà delle strutture locali e l’80% degli iscritti all’A.D.C. della regione.

L’A.D.C. – Coordinamento Regione Sardegna svolge una funzione propositiva dell’attività dell’A.D.C. Nazionale ed agisce nell’ambito della propria regione in piena autonomia, con il solo limite di non perseguire una politica in contrasto con quelle del Consiglio Nazionale.

Articolo 27 - Norme di rinvio

Per il funzionamento dell’A.D.C. – Regione Sardegna ivi compreso il funzionamento degli organi locali e di coordinamento se non previsto dal presente Statuto , si rinvia, alle norme che regolano l'associazione in campo nazionale.

Articolo 28 - Norme transitorie

L’ ADC Regione Sardegna , in ottemperanza a quanto previsto dallo statuto della ADC Nazionale adegua il proprio statuto con quello nazionale attualmente in vigore .

L'adeguamento viene effettuato con delibera del Consiglio direttivo con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il nuovo testo dovrà essere approvato comunque dal Consiglio direttivo nazionale.

Gli effetti del nuovo statuto decorreranno immediatamente.

F.to : Guido Cogotti

F.to : Marco Porcu

F.to : Gian Marco Trudu

F.to : Francesco Falconi

F.to : Antonio Begliutti

F.to : Remigio Sequi

F.to : Salvatore Moi

F.to : Maria Rita Pisanu

F.to : Angelo Sticozzi

F.to : Vincenzo Mercuro




Statuto ADC
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28-09-2007 10:10
Revisori Contabili
07-06-2007 16:13
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